Per procedere con il pagamento dell’IMU il proprietario deve principalmente individuare la base imponibile dell’immobile.
La base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti presso l’Agenzia delle Entrate-Territorio, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
La base imponibile delle aree edificabili è Il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La base imponibile dei terreni agricoli è il valore del terreno ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Servono inoltre le aliquote e le detrazioni d’imposta.
Il proprietario deve inoltre essere a conoscenza della propria percentuale di possesso dell’immobile. Tale dato è desumibile dagli atti di compravendita, successione, divisione regolarmente registrati alla conservatoria territoriale.